DEHORS
Più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Questi i quattro pilastri della norma contenuta nel Ddl Concorrenza che riforma i dehors. Il provvedimento, infatti, stabilisce regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.
Nello specifico, il Ddl stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di un decreto legislativo, su proposta del Mimit e di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività.
Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.
Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.
PORTABILITA’ SCATOLE NERE
Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza.
Viene stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il consumatore potrà richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce i dispositivi elettronici. Si tratta, a titolo di esempio, della percorrenza complessiva, la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse, l’orario diurno o notturno di percorrenza negli ultimi 12 mesi. I dati dovranno essere forniti con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per garantire così la continuità del servizio di trattamento dei dati alla nuova compagnia assicurativa che, per poterli usare, dovrà versare un compenso una tantum a favore dell’impresa che gestisce il dispositivo elettronico.
Prevista l’istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza di IVASS, sui rapporti assicurativi non obbligatori al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.
I costi relativi alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo antifrode sono completamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
Per fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di taxi e Ncc, si prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti.
I Comuni potranno accedere al registro verificando la veridicità dei dati e comunicare al Ministero dei Trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati. Ciò consentirà anche una ricognizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune.
Vengono inoltre razionalizzate e allineate le sanzioni previste in materia di trasporto pubblico non di linea, sia che si tratti di taxi che di noleggio con conducente.
MONITORAGGIO E RILEVAZIONE PREZZI
Viene resa più funzionale l’attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe effettuata dalle Camere di Commercio, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi il potere di individuare i prodotti da sottoporre a controllo.
Al fine di coordinare al meglio la suddetta attività si prevede, inoltre, che il Garante adotti specifiche linee guida per individuare modalità omogenee di rilevazione dei prezzi quali, a titolo esemplificativo, le cadenze temporali.
SHRINKFLATION
Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della cosiddetta “shrinkflation”, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina, di fatto, un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.
STARTUP INNOVATIVE
Implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Start up innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Start up.
Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.
– Foto Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).