Una garanzia finanziaria di quasi 5mila euro dovrà essere versata dal richiedente asilo che non vuole essere trattenuto in un Centro fino all’esito dell’esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. La prevede un decreto del ministero dell’Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale che fissa a 4.938 euro l’importo che deve garantire al migrante, per il periodo massimo di trattenimento (4 settimane), “la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi”. La disposizione si applica a chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese sicuro. Allo straniero, si legge, “è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria”
La normativa già in vigore prevede il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera, “al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”, per i richiedenti asilo in una serie di casi. Il decreto – firmato, oltre che dal ministro Matteo Piantedosi, anche dai titolari di Giustizia (Carlo Nordio) ed Economia (Giancarlo Giorgetti) – richiama inoltre la direttiva la direttiva del ministro dell’Interno dell’1 marzo 2000, in cui si dispone che “lo straniero, ai fini dell’ingresso sul territorio nazionale, indichi l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonchè comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona”. La misura della garanzia finanziaria si applica al richiedente asilo direttamente, alla frontiera o nelle zone di transito, che è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli e a chi proviene da un Paese sicuro “fino alla decisione dell’istanza di sospensione”. La garanzia deve essere versata “in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi”. Dovrà inoltre essere prestata “entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. Nel caso in cui lo straniero “si allontani indebitamente – prosegue il testo – il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”