Sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”. Lo indica il decreto legge pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni, si legge nel decreto, è stata decisa “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Oltre che ai cittadini italiani, l’obbligo si applica anche agli europei residenti in Italia ed agli stranieri iscritti e non iscritti al Sistema sanitario nazionale.
La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”. Anche l’infezione da Covid determina “il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”. L’obbligo vale anche per chi compirà 50 anni dopo l’entrata in vigore della norma. La sanzione di 100 euro è irrogata dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate che vi provvede, “sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid-19, nonchésu quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione”. Se la Asl non conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale per un ultracinquantenne, l’Agenzia delle entrate provvederà ad inviare entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, “un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”. ln caso di opposizione alla sanzione resta ferma la competenza del Giudice di pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate. I proventi delle sanzioni sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.