Abbanoa: l’ingiunzione fiscale riguarda esclusivamente i clienti plurimorosi che non hanno mai pagato

In queste ore si sta assistendo a una discussione surreale, tanto da provocare  un  allarme ingiustificato nei clienti, circa lo strumento dell’ingiunzione fiscale, a cui i Gestori  – tra cui Abbanoa – possono ricorrere in caso di clienti plurimorosi con i quali non si è riusciti ad arrivare ad alcuna soluzione di pagamento del debito.

Nulla hanno da temere i clienti (la stragrande maggioranza) in regola con i pagamenti. L’ingiunzione fiscale  va a colpire chi, in debito da svariati anni, non corrisponde quanto dovuto pur avendo usufruito del servizio idrico (potabilizzazione, distribuzione e depurazione degli scarichi), clienti che Abbanoa non riesce a raggiungere in altro modo.

Quello del pignoramento è l’atto estremo, a cui si arriva solo ed esclusivamente in caso di morosità alte e conclamate contro le quali nessuno strumento ha consentito ad Abbanoa di recuperare quanto dovuto. L’ingiunzione fiscale permette di recuperare il dovuto ed è uno strumento verso il quale è possibile far opposizione: i clienti hanno infatti 30 giorni per presentare una contestazione.

Proprio per evitare di arrivare a questo atto estremo Abbanoa ha messo a disposizione tutti gli strumenti per arrivare a una regolarizzazione:

Assistenza telefonica a 360 gradi (Numero verde 800 062 692); servizi a chilometro zero (direttamente da casa); Nuovi metodi di pagamento (Sportello Online o App per smartphone, per esempio); Servizio di conciliazione; soluzione negoziata per i condomini e Rate amiche con sottoscrizione dei piani di rientro allo Sportello

Il Ministero dell’Economia due anni fa ha infatti autorizzato alcune società del servizio idrico, tra cui Acea e Abbanoa, a riscuotere i crediti con iscrizione a ruolo ma è proprio per non arrivare a questa ultima azione, che comporterebbe il recupero coattivo del credito, che Abbanoa ha messo a disposizione tutti gli strumenti possibili per raggiungere la clientela che non paga. Sul provvedimento del Ministero dell’Economia, il 20 aprile del 2016, si è già espresso il Tar confermando la legittimità e bocciando la richiesta di sospensiva.

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Sonia