Ventidue sedute – lo stesso numero che è servito per approvare il Piano casa del 2009 – e un mese e quattro giorni in Aula – servirono 6 giorni in più nella scorsa legislatura – per dare gambe alla Legge casa varata oggi dal Consiglio regionale.
Il testo finale si compone di 32 articoli, dopo essere stato modificato più volte prima della sua approvazione. Nella prima stesura della Giunta la legge conteneva 53 articoli, ma in commissione Urbanistica il ddl è stato snellito e si è arrivati agli attuali 32 articoli. Di questi solo tre rappresentano il “cuore” della legge – quelli che prevedono incrementi volumetrici – e sono stati completamente riscritti dalla Giunta con il concorso della maggioranza e dell’opposizione che è riuscita a far passare una linea più morbida sugli ampliamenti. In particolare l’Esecutivo è intervenuto sulla legge approvata dalla Commissione quasi una trentina di volte con una serie di emendamenti scritti e orali. Ecco le norme principali contenute nel nuovo ddl.
SANZIONI – Dure sanzioni per gli interventi eseguiti in assenza del permesso per costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Si va dall’abbattimento delle opere sino al sequestro del cantiere e alla confisca per passare poi gli immobili al patrimonio pubblico. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione degli interventi è disposta la completa demolizione.
‘SCIA’ AL POSTO DELLA ‘DIA’ – Nasce la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che sostituisce la vecchia Dia (dichiarazione di inizio di attività). La documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e una specifica relazione accompagneranno la Scia, ma l’inizio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutte le autorizzazioni. La Scia, come il permesso di costruire, potranno essere presentati allo Sportello unico per l’edilizia, altra novità introdotta dalla legge. Per la Scia è previsto anche il silenzio-assenso dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.
COMUNI COMMISSARIATI SE NON ADEGUANO PUC A PPR – Si profila il commissariamento per i Comuni nei casi in cui l’assemblea civica non abbia completato l’iter di approvazione del Piano urbanistico (Puc) adeguato al Piano paesaggistico regionale (Ppr) entro 60 giorni dalla diffida dell’assessore all’Urbanistica, attesa entro il 30 giugno prossimo. ZONE UMIDE – Il vincolo paesaggistico delle zone umide non si estende, oltre il perimetro individuato nella cartografia delle norme tecniche del Ppr, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, che è riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.
CHIOSCHI IN SPIAGGE URBANE DA APRILE A OTTOBRE – Le strutture a servizio della balneazione nei litorali urbani come quello di Cagliari possono essere posizionate senza limiti temporali e negli altri casi nel periodo compreso fra aprile e ottobre. Il Piano di utilizzo dei litorali (Pul) può consentire anche la realizzazione di parcheggi non oltre la fascia dei due chilometri dalla battigia. In assenza del Pul potranno ugualmente essere posizionate strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla battigia, ma per un periodo non superiore alla durata della stagione e comunque le regole verranno applicate dopo il 31 dicembre 2016.
CASE IN CAMPAGNA – Per costruire una struttura residenziale nelle campagne non solo bisognerà possedere una superficie minima di almeno tre ettari, ma occorrerà essere imprenditori agricoli o, in caso di persone giuridiche, aziende che svolgono prevalentemente attività agricola.
INCREMENTI VOLUMETRICI – Saranno possibili sino al 31 dicembre 2016. Nei centri storici, zona urbanistica A, l’incremento volumetrico è del 20%, fino ad un massimo di 70 metri cubi. In questo caso viene imposto un vincolo quinquennale che esclude la possibilità di vendita del bene. Nelle zone residenziali e di espansione edilizia (B e C) si potranno realizzare opere per un massimo del 20% (fino a 90 metri cubi, cioè oltre 33 metri quadrati) nei comuni costieri, che non hanno adeguato il Puc al Ppr, cioè la maggior parte dei comuni dell’Isola. Si potrà arrivare, invece, ad un massimo del 30% (fino a 120 metri cubi, cioè 45 mq) nei 12 comuni che hanno adeguato i due strumenti urbanistici e in quelli non costieri. Per queste tre fattispecie è previsto un ulteriore incremento del 5% se l’intervento comprende opere di efficientamento energetico, di realizzazione di tetti verdi e giardini verticali o per interventi di riutilizzo delle acqua meteoriche e delle acque reflue. Inoltre, non cumulabile con gli incrementi previsti nelle zone A, B e C, potranno essere realizzati spazi destinati ad abitazione principale dei disabili per un massimo di 120 metri cubi. Per poter incrementare i volumi di un’abitazione esistente i privati dovranno però possedere almeno un parcheggio privato. Le disposizioni non si applicano agli immobili nei centri storici. E’ anche possibile monetizzare lo stallo, nel caso sia impossibile reperire gli spazi idonei in edifici costruiti prima del 1989. Nelle zone a destinazione industriale e artigianale (D) si potranno incrementare i capannoni e altre strutture strettamente connesse con l’attività produttiva (non quindi abitazioni o parti commerciali) per un massimo del 25% del volume esistente. Nella stessa zona D, ma a destinazione commerciale, l’incremento possibile viene limitato al 20% per un massimo di 400 metri cubi. Nelle zone agricole E si potranno fare ampliamenti volumetrici come quelli previsti per le zone residenziali e di completamento (B e C), oltre la fascia di un chilometro dalla linea di battigia (300 metri per le isole minori), per gli edifici già realizzati al 31 dicembre 2014. (SEGUE). /YE8-CT/